Legislazione italiana
La legge italiana prevede che il prelievo degli organi (a cuore battente) venga eseguito, a meno della manifestazione di un'opposizione da parte dei congiunti. Questo permette di non perdere preziose possibilità di cura per i pazienti in lista di attesa per il trapianto.
Per quanto riguarda i tessuti, invece, il prelievo (a cuore fermo) viene effettuato solo dopo l'espressione del consenso da parte dei congiunti che riportano il volere della persona deceduta.
Il medico di Terapia Intensiva ha il compito di spiegare in maniera chiara e univoca le condizioni in cui versa il paziente e quando sussistano le condizioni necessarie, discutere con i parenti riguardo alla volontà del deceduto in fatto di donazione d'organo.
I medici che constatano il decesso non possono essere, per legge, coloro che iniziano la procedura di prelievo degli organi e dei tessuti a scopo di trapianto.
Ogni operatore sanitario ha l'obbligo di attenersi in modo assolutamente rigoroso alle disposizioni di legge in materia di trapianto:
- La legge 91 del 1° aprile 1999 disciplina il prelievo di organi e tessuti a scopo terapeutico, qualora sia stata accertata la morte cerebrale: Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.
- Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte.
- Norme per l'accertamento e la certificazione di morte.
Ogni cittadino italiano è tenuto a dichiarare liberamente la propria volontà riguardo alla donazione degli organi dopo la morte; la mancata dichiarazione di volontà è considerata equivalente all'assenso. Per quanto riguarda i minori la volontà deve essere espressa dai genitori o dai tutori legali.
Link utili
- CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI
- NORD ITALIA TRANSPLANT PROGRAM
- ORGANIZZAZIONE-CENTRO-SUD TRAPIANTI
- ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE TRAPIANTI
- ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI TESSUTI E CELLULE
Video: La legge e i trapianti
L'avvocato Giorgio Livio ci spiega cosa dice la legge riguardo ai trapianti.
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